Investigatore Privato Daniele Sbrollini
Investigazioni in Italia e all’estero

INVESTIGAZIONI SU FALSO SINISTRO AUTOMOBILISTICO.

Investigatore privato per la ricerca di testimoni

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SALZANO LUIGI nato a NAPOLI il 10/07/1973
avverso la sentenza del 12/03/2019 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
DOMENICO SECCIA il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO

  1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 12/03/2019, confermava la sentenza
    del Tribunale di Milano del 20 Luglio 2018 nella parte in cui SALZANO Luigi era stato
    condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’ art. 642 cod. pen. (capo b).
    I giudici territoriali, disattendevano l’ eccezione di tardività della querela assumendo che
    la compagnia assicurativa aveva avuto contezza della falsità del sinistro denunziato dall’
    imputato solamente a seguito degli accertamenti investigativi compiuti dalla D.T. Gest. S.r.l. e
    ritenevano comprovata, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, la responsabilità
    del SALZANO il quale aveva denunziato falsamente un sinistro automobilistico nel quale
    sarebbe stato rimasto coinvolto, mai verificatosi.
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    Penale Sent. Sez. 2 Num. 28887 Anno 2020
    Presidente: CERVADORO MIRELLA
    Relatore: DI PISA FABIO
    Data Udienza: 09/07/2020
    Corte di Cassazione – copia non ufficiale
  2. L’ imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per Cassazione avverso
    la suindicata sentenza deducendo tre motivi:
  • vizio di motivazione in punto di ritenuta tempestività della querela;
  • violazione di legge in ragione della ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni di Chiodo
    Crescenzo soggetto sentito informalmente dalla società investigativa DT Gest s.r.l. (e non già
    nel corso del dibattimento) e, peraltro, in posizione di correità, fin dall’ inizio dell’
    accertamento, avendo dichiarato di avere sottoscritto un modello di constatazione amichevole
    di incidente in bianco e che, pertanto, sarebbe potuto essere d’ accordo con il SALZANO nell’
    intento truffaldino;
  • vizio di motivazione quanto all’ affermazione della penale responsabilità dell’ imputato
    per truffa assicurativa non sussistendo la prova che il sinistro denunziato fosse falso.
  1. Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, in persona del Dott.
    Domenico A.R. Seccia, ha inviato alla cancelleria a mezzo P.E.C. in data 24 Giugno 2020
    conclusioni scritte ex art. 83, comma 12 ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, chiedendo
    dichiararsi l’ inammissibilità del ricorso.
    3.1. Il difensore dell’ imputato ha inviato alla cancelleria a mezzo P.E.C. in data 1 Luglio
    2020 conclusioni scritte ai sensi della richiamata norma, con le quali ha replicato alle deduzioni
    del P.G. ed insistito sui motivi del ricorso chiedendone l’ accoglimento.
    3.2. La parte civile CARGEAS Assicurazioni S.p.A. già UBI BANCA S.p.A. ha inviato alla
    cancelleria a mezzo P.E.C. conclusioni scritte ex art. 83 comma 12 ter decreto-legge 17 marzo
    2020, n. 18, chiedendo rigettarsi il ricorso e confermarsi le statuizioni civili, con liquidazione
    delle spese di lite come da allegata nota.
    CONSIDERATO IN DIRITTO
    Il ricorso è inammissibile.
  2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
    Va premesso che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in
    cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella
    sua dimensione oggettiva e soggettiva. (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019 – dep. 11/09/2019,
    DI LORENZO SABATINO, Rv. 27708101).
    A tale riguardo va, pure, rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di
    legittimità, la tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità solo se risulta
    dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed
    inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che,
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    Corte di Cassazione – copia non ufficiale
    comportando l’accesso agli atti, non é consentita al giudice di legittimità (Sez. 2, n. 37383 del
    21/06/2016, Rv. 267948; Sez. 5, n. 3214 del 17/10/2012, Rv. 254385).
    Si ritiene, dunque, che la Corte di cassazione possa verificare la tempestività della
    querela nei limiti in cui tale controllo non comporti alcuna indagine di merito, preclusa alla
    giurisdizione di ultima istanza.
    Nel caso di specie la motivazione in ordine alla tempestività della querela del 30
    Dicembre 2013 risulta congrua in fatto e corretta in diritto avendo i giudici territoriali, nel
    disattendere la censura oggi reiterata, chiarito che la compagnia assicurativa aveva avuto
    piena contezza dei fatti per cui è processo solamente a seguito delle relazioni investigative in
    data 7/8 Ottobre 2013 redatte dalla società incaricata dalla UBI Ass. ni S.p.A.
    Non coglie, invero, nel segno, sulla scorta dei principi sopra richiamati, l’ apodittica e
    generica contestazione dell’ imputato secondo cui occorreva tenere conto del disconoscimento
    dell’ incidente da parte dell’ assicurato Chiodo Crescenzo intervenuta il 14 Luglio 2013, dato
    questo totalmente inidoneo, in sé, ad inficiare il ragionamento dei giudici di merito.
  3. Anche il secondo motivo relativo alla asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese
    da Chiodo Vincenzo agli investigatori privati incaricati dalla compagnia assicuratrice è
    manifestamente infondato.
    Ed, invero, in tema di indagini difensive, è legittima ed utilizzabile l’attività svolta da un
    investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito
    applicativo dell’art. 391-nonies, cod. proc. pen., atteso che l’attivazione dello statuto
    codicistico previsto per l’attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto,
    avendo natura del tutto facoltativa. (Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019 – dep. 26/03/2019,
    GHISALBERTI MARCO, Rv. 27528601): ne discende la correttezza in diritto delle
    argomentazioni della corte di appello la quale ha evidenziato la piena utilizzabilità delle
    dichiarazioni raccolte e della documentazione acquisita dagli investigatori privati incaricati dalla
    assicurazione di verificare la dinamica dei sinistri denunziati.
  4. Il terzo motivo è generico, aspecifico e comunque manifestamente infondato.
    Occorre osservare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del
    giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi
    estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati
    alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere
    di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione
    alternativa.
    Né, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova,
    neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l’argomentazione critica che
    si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato
    può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la
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    rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della .completezza
    espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).
    In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di
    legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito
    ne quello di “rileggere” gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui
    valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l’obbligo di
    motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di
    tutti gli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente
    sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio
    convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.
    Muovendo da tali premesse le censure in questione si appalesano prive di pregio alcuno.
    Osserva il collegio che la corte territoriale, nel confermare la ricostruzione operata dal
    primo giudice, con motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria ha
    ritenuto l’ imputato responsabile del reato contestato ritenendo comprovato un quadro
    probatorio univoco ed idoneo a riscontrare le tesi accusatoria quanto alla certa simulazione del
    sinistro nel quale sarebbe stato coinvolto il SALZANO (v. ff. 4-5).
  5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla declaratoria
    d’inamnnissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
    ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa
    delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
    determina equitativamente in euro duemila.
    4.1. Il ricorrente vanno, altresì, condannato alla refusione a favore della parte civile
    CARGEAS Assicurazioni S.p.A. già UBI Assicurazioni S.p.A. delle spese del presente grado
    liquidate, come da notula, in euro 3.015,00 oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a.
    ed i.v.a.
    P.Q.M.
    dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
    processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla
    refusione a favore della parte civile CARGEAS Assicurazioni S.p.A. già UBI Assicurazioni S.p.A.
    delle spese del presente grado che liquida in euro 3.015,00 oltre spese generali nella misura
    del 15%, c.p.a. ed i.v.a.
    Così deciso in Roma, il 9 Luglio 2020
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