Dispositivo dell’art. 266 Codice di procedura penale
Capo IV – Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall’articolo 600 ter, terzo comma, del codice penale(3), anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1 del medesimo codice, nonché dall’art. 609 undecies;
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517 quater e 633, secondo comma, del codice penale(4);
f-quater) delitto previsto dall’articolo 612 bis del codice penale(5).
f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo(6).
2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti(7) che può essere eseguita anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, l’intercettazione è consentita [295 comma 3-bis] solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa [103 5; 615 bis c.p.](8)(9).
2-bis. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l’utilizzo anche nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4(10)(11)(12).
Capita spesso che alcuni clienti ci chiedono se vi è la possibilità di intercettare il telefono del marito o della moglie per poter spiare i messaggi , le chat, i profili social etc, per scoprire un eventuale tradimento.
Come abbiamo riportato sopra, tale pratica è illegale e soltanto il Giudice può disporre con un decreto le intercettazioni telefoniche per reati particolari.
Alcuni coniugi accecati dalla gelosia e facilitati dalla possibilità di acquistare software spia su internet, decidono di procedere con il fai date istallando di nascosto queste App sul telefono del coniuge.
Oltre a rischiare una denuncia penale, tale prove, proprio per il atto che sono state procurare in modo illegittimo non possono in alcun modo essere utilizzate.
A riguardo allego di seguito quanto disposto dall’art. 615 C.P. che tratta le interferenze illecite sulla vita privata e sulle intercettazioni telefoniche.
Dispositivo dell’art. 615 bis Codice Penale
Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Sono molti i casi in cui il coniuge insospettito dallo scaricamento troppo veloce della batteria, dal riscaldamento del telefonino o dalle informazioni che il coniuge in qualche modo si lascia scappare, decide di rivolgersi ad un investigatore privato o ad un esperto di informatica per effettuare una bonifica sullo smartphone e scoprire cosi che è infettato da una applicazione spia.
Il passo successivo è quello di rivolgersi al suo Avvocato di fiducia per sporgere denuncia all’ Autorità Giudiziaria la quale potrà effettuare sia il sequestro del telefonino del coniuge spione per accertare i collegamenti illegali effettuati sia tutti gli accertamenti tramite le poste e telecomunicazioni.
Sconsiglio quindi vivamente di procedere ad effettuare una intercettazione telefonica ma di rivolgersi ad investigatore privato autorizzato che vi consiglierà come procurarvi le prove del tradimento senza violare la legge.
Contattateci per qualsiasi informazione in merito, saremo lieti di potervi dare tutti i consigli del caso prospettandovi un piano di lavoro per risolvere i vostri dubbi.