Leggi e norme che regolamentano la professione di investigatore privato e delle agenzie investigative.
Dispositivo dell’art. 134 TULPS
Fonti → Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza → Titolo IV – Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata
(1)Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati(2). Salvo il disposto dell’art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell’Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo(3). I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani(4). Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l’institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell’istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l’assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall’articolo 11 del presente testo unico, nonché dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575(5). La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.
Decreto Ministero, Interno 01/12/2010 n° 269
Decreto Ministero, Interno 01/12/2010 n° 269, G.U. 14/02/2011
Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali
1. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualita’ degli istituti di investigazione privata e di quelli di informazioni commerciali, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attivita’ di cui all’articolo 1, i requisiti professionali e di capacita’ tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli allegati G e H del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle tipologie di attivita’ che si intendono svolgere e per le quali la licenza e’ richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni: a) investigatore privato titolare di istituto; b) informatore commerciale titolare di istituto; c) investigatore autorizzato dipendente; d) informatore autorizzato dipendente.
3. Sussistendo i requisiti di cui agli allegati G, H e F2 del presente decreto, la licenza per lo svolgimento delle attivita’ di cui al precedente comma 2, rilasciata dal Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto la sede principale dell’attivita’, autorizza il titolare – in possesso del tesserino previsto dal decreto ministeriale di cui all’articolo 254, comma 3, del Regolamento di esecuzione – ad operare su tutto il territorio nazionale. L’eventuale attivazione di sedi secondarie dovra’ essere notificata al Prefetto che ha rilasciato la licenza secondo le procedure individuate dall’articolo 257-ter, comma 5, del Regolamento di esecuzione.
Art. 5
Qualita’ dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale
1. Ai fini della definizione delle tipologie di attivita’, di cui all’articolo 4, comma 2, e dei requisiti minimi di qualita’ dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie di attivita’ d’indagine, esercitata nel rispetto della legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino l’esercizio di pubblici poteri, riservate agli organi di Polizia ed alla magistratura inquirente: a) investigazione privata: a.I): attivita’ di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse;
a.II): attivita’ di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d’azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a cio’ delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta a risolvere questioni afferenti la propria attivita’ aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedelta’ professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti; a.III): attivita’ d’indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell’esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a cio’ delegati volta all’individuazione ed all’accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente; a.IV): attivita’ di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o societa’ di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilita’ professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle societa’ di assicurazioni; a.V): attivita’ d’indagine difensiva, volta all’individuazione di elementi probatori da far valere nell’ambito del processo penale, ai sensi dell’articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall’articolo 327-bis del medesimo Codice; a.VI): attivita’ previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui ai punti da a.I), a.II), a.III) e a.IV) i soggetti autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell’articolo 259 del Regolamento d’esecuzione TULPS: attivita’ di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente. b) informazioni commerciali: b.I): attivita’, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle societa’ anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonche’ delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui al punto b.I) i soggetti autorizzati possono, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell’articolo 259 del Regolamento d’esecuzione, raccogliere informazioni provenienti sia da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure camerali, visure ipocatastali, bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria, fallimenti e procedure concorsuali, certificati o estratti anagrafici) o pubblicamente accessibile a chiunque (ad es. elenchi categorici, notizie internet), sia provenienti da fonti private (ad es. lo stesso committente, l’interessato ed altri soggetti privati), acquisite e trattate per finalita’ di natura economica o commerciale ovvero di valutazione sulla solvibilita’, affidabilita’ o capacita’ economica dell’interessato e di relativa valutazione, in forma anche di indicatori sintetici, elaborati mediante l’opera intellettuale/professionale dell’uomo od anche attraverso procedure automatizzate ed informatiche.
Codice deontologico delle Agenzie Investigative e degli investigatori privati associati alla Federpol (Federazione Italiana Istituti Investigazioni Informazioni e Sicurezza)
Considerata la rilevanza dell’attività di investigatore privato, nel cui ambito vanno annoverate altresì le figure dell’informatore commerciale e dell’operatore di sicurezza ed al cui esercizio accedono le persone munite di specifici requisiti espressamente previsti dalla legge, previa apposita autorizzazione di polizia. Considerata, inoltre, la delicatezza delle singole operazioni effettuate nello svolgimento della attività investigativa, le quali spesso comportano l’ingerenza, con le informazioni assunte, nella sfera privata del destinatario della medesima, con evidenti ripercussioni di carattere giuridico ed etico. Vista, peraltro, la nuova normativa assunta dal Legislatore Italiano, il quale, in applicazione di una direttiva comunitaria, ha regolamentato e tutelato la riservatezza (c.d. privacy) delle persone fisiche e giuridiche, introducendo notevoli limiti all’utilizzo dei dati personali. Ritenuta, conseguentemente, la necessità di stabilire regole omogenee per la categoria professionale degli investigatori privati ad integrazione delle norme previste sia dal T.U.L.P.S. di cui al R.D. n. 773/1931 ed al relativo Regolamento di Esecuzione, sia dalla L. 675/1996. Viste le disposizioni previste dagli artt. 134 – 137 del R.D. n. 773/1931, dagli artt. 257 e ss. del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza, del D.L.vo n. 271 del 28 luglio 1989 e degli artt. 38 e 222 delle Norme di Attuazione, di Coordinamento e Transitorie del Codice di Procedura Penale nonché quelle stabilite dalla Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e dai successivi provvedimenti del Garante – tra cui quello assunto in data 27 novembre 1997 b, 2/1997 “Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale de 29 novembre 1997 n. 279 e provvedimento n. 6 del 29.12.1997. La Federpol – Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, per le Informazioni Commerciali e per la Sicurezza -, associazione professionale a carattere nazionale rappresentativa degli interessi dei titolari di autorizzazioni governative, ai sensi degli artt. 134 e ss. del Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza e 38 e 222 delle Norme di Attuazione, di Coordinamento e Transitorie del Codice di Procedura Penale adotta il seguente Codice deontologico. L’attività professionale di Investigatore privato, nella sua più ampia accezione, è improntata alla scrupolosa osservanza delle regole fondamentali di integrità morale, responsabilità professionale e riservatezza oltre il normale rispetto di tutte le leggi vigenti.
Capo 1 – Principi generali
Titolo I – Affidamento ed integrità morale
Art. 1 L’investigatore privato, nell’esercizio dell’attività professionale, deve osservare scrupolosamente le normali regole di correttezza, dignità, sensibilità e alta professionalità, anche fuori dall’ambito lavorativo deve mantenere irreprensibile condotta, posto che nell’esplicare il delicato compito affidatogli dal cliente, l’investigatore non compie solo atti di interesse privato ma anche una precipua funzione sociale di pubblica utilità, affiancandosi, nei casi previsti dalla Legge, alle Forze dell’Ordine.
Art. 2 Assume particolare rilievo il comportamento che l’investigatore deve tenere nei confronti del Cliente: costituisce suo primo dovere quello di informare quest’ultimo su tutte le norme che regolano l’attività investigativa e sulle conseguenze giuridiche derivanti dall’azione svolta dall’operatore, con particolare riferimento alle disposizioni stabilite dalla Legge n. 675/1996.
Art. 3 L’atteggiamento che l’investigatore privato deve tenere nei confronti dei terzi, siano essi privati cittadini o pubbliche autorità, va improntato a criteri di massima disponibilità e di generale rispetto, sempre nei limiti previsti dalle leggi vigenti. Nei confronti degli organi a cui l’investigatore è sottoposto al controllo deve prestare la massima collaborazione sia nel fornire tutti necessari chiarimenti sullo svolgimento dell’attività investigativa, che nel prestare la propria opera nei casi in cui gli viene chiesto un intervento di ausilio per i fini di giustizia.
Art. 4 Il titolare della licenza nonché i suoi collaboratori, previamente segnalati alla Prefettura di competenza, devono sempre assolvere i propri doveri professionali con il massimo scrupolo ed impegno evitando sempre ed in ogni caso di commettere atti limitativi della libertà individuale. In particolare, gli stessi, nell’essere tenuti alla massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell’esercizio della attività investigativa, devono provvedere all’osservanza scrupolosa delle disposizioni previste dalla L. 675/1996 concernente la tutela della privacy.
Art. 5 Nel rispetto delle norme di legge e della deontologia professionale, l’investigatore privato deve rappresentare e/o difendere il suo cliente in maniera tale che il suo interesse prevalga sul proprio e su quello di un collega o di terzi in generale; se egli non ritiene di essere in grado di assolvere all’incarico assunto, deve rinunciare espressamente all’incarico.
Titolo II – Segreto Professionale
Art. 6 Dovere fondamentale dell’investigatore, soprattutto in riferimento al rispetto della normativa sulla privacy richiamata all’art. 4, è quello di informare il Cliente sulla segretezza delle informazioni acquisite nei confronti del destinatario dell’investigazione, nei casi in cui è esentato dall’informare quest’ultimo di essere in possesso dei suoi dati personali; nonché di rendere edotto il committente quando lo stesso è esonerato dal richiedere il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati acquisiti.
Art. 7 Indipendentemente dalla corretta e scrupolosa osservanza delle disposizioni stabilite dalla Legge n. 675/1996, i rapporti che deve tenere l’investigatore privato con la stampa, televisiva o giornalistica, devono essere improntati al rispetto ed alla tutela della riservatezza delle notizie acquisite per il tramite del proprio ufficio. In particolare, nei casi rari in cui non è tenuto ad osservare il dovere di segretezza e riservatezza, l’investigatore privato deve, comunque, valutare molto attentamente le conseguenze che possono derivare dalla notizie fornite ai mezzi di comunicazione, mediante il rilascio di dichiarazioni equilibrate e, di certo, mai lesive della dignità professionale di un altro collega o dell’intera categoria.
Art. 8 Ogni forma di pubblicità commerciale è libera, l’investigatore privato può intraprendere ogni iniziativa che ritenga più opportuna per pubblicizzare la propria attività; non sono ammesse né forme di pubblicità fuorviante, volte a reclamizzare prestazioni professionali non rientranti nell’ambito del titolo di polizia rilasciato all’investigatore privato, né forme di pubblicità cd. ingannevole, tali da indurre la Clientela a ritenere possibili prestazioni che non possono essere espletate legittimamente dall’intestatario del titolo di polizia. Ogni abuso sarà perseguito in sede civile e penale ed attraverso l’azione disciplinare così come prevista dal presente codice negli articoli che seguono.
Titolo III – Conferimento ed estinzione del mandato
Art. 9 Il titolare dell’autorizzazione di polizia non può delegare ad altri la direzione dell’attività investigativa; nel caso in cui si avvalga dell’opera di collaboratori deve impartire puntuali direttive ed indicazioni operative al fine del corretto svolgimento delle investigazioni e gli operatori non potranno, per nessun motivo, assumere decisioni o intraprendere iniziative senza l’assenso dell’investigatore privato.
Art. 10 L’investigatore privato può usufruire dell’operato di un collega per lo svolgimento di incarichi particolarmente complessi e previa comunicazione al Committente che deve esprimere il proprio consenso, anche in ordine al compenso per la prestazione effettuata dal collega collaboratore.
Art. 11 L’investigatore, prima di accettare un incarico professionale, deve valutare attentamente se sussistano casi di incompatibilità rispetto ad altri servizi precedentemente assunti; in particolare deve verificare la sussistenza o meno di conflitti di interessi tra i vari Committenti e se, del caso, rinunciare ad uno degli incarichi conferitigli.
Art. 12 Data la natura di attività di libero professionista, l’investigatore privato deve mantenere una posizione di imparzialità ed indipendenza anche quando aderisce ad organizzazioni societarie od associative aventi natura politica e/o partitica; non può, pertanto, mai farsi condizionare nello svolgimento della sua attività e tanto meno alterare il risultato della prestazione al fine di favorire l’organismo al quale appartiene.
Art. 13 L’investigatore privato, che è tenuto ad ottenere un esplicito mandato dal Committente che tenga soprattutto conto delle disposizioni previste dalla Legge n. 675/1996, deve rinunciare all’incarico quando lo stesso risulta contrario a leggi o regolamenti ovvero comporti l’espletamento di servizi espressamente vietati dalle leggi vigenti ovvero ancora possa ostacolare il normale svolgimento di indagini di polizia giudiziaria.
Art. 14 L’investigatore privato non può accettare l’incarico di un nuovo Cliente se la riservatezza sulle informazioni fornite da un vecchio Cliente rischia di essere violata o quando la conoscenza da parte dell’investigatore degli affari del vecchio Cliente avvantaggerebbe il nuovo.
Art. 15 Le norme di cui sopra sono ugualmente applicabili nel caso di esercizio della professione in forma societaria suscettibile, comunque, di far nascere uno dei conflitti di interessi descritti negli articoli 12, 13 e 14. Art. 16 L’investigatore privato non può utilizzare, per nessun motivo, le notizie acquisite per il tramite del proprio ufficio, meno che mai al fine di trarre per sé o per altri un beneficio diretto od indiretto; la sua posizione deve essere sempre improntata alla massima correttezza e serietà professionale, soprattutto quando la natura delle informazioni in suo possesso è particolarmente delicata.
Titolo IV – Determinazione del compenso
Art. 17 L’investigatore privato è tenuto a rispettare, nello stipulare i contratti di prestazione professionale, i limiti tariffari previsti dalle tabelle, debitamente affisse alla visione del pubblico nella sede dell’Istituto, approvate dalla Prefettura di competenza, al fine di evitare forme di concorrenza sleale.
Art. 18 L’onorario richiesto dall’investigatore privato deve essere illustrato al Cliente in tutte le sue voci e deve essere equo e pienamente giustificato.
Art. 19 L’investigatore non deve concludere patti con i quali il compenso sia riferibile al risultato ottenuto; in particolare non deve stipulare accordi con il Cliente che obbligano quest’ultimo a riconoscere all’investigatore una parte del risultato, sia esso somma di denaro o qualsiasi altro bene o valore conseguito a conclusione dell’attività investigativa.
Art. 20 Quando l’investigatore privato richiede il versamento di un acconto sulle spese e/o sulle tariffe applicate, questo non deve andare al di là di una ragionevole stima dei prezzi legittimamente praticati, in base al tariffario approvato dalla competente Prefettura, e dei probabili esborsi richiesti dalla natura dell’incarico investigativo.
Art. 21 Non è assolutamente ammesso dividere i compensi derivanti dall’incarico investigativo con persone che non siano anch’esse persone appartenenti alla categoria professionale.
Art. 22 L’art. 21 non si applica per quanto riguarda le somme o corrispettivi di qualsiasi natura versati da un investigatore privato agli eredi di un collega deceduto o a un collega che si sia ritirato nel caso di suo subingresso, quale successore nelle pratiche già seguite da tale collega.
Titolo V – Assicurazione per la responsabilità professionale
Art. 23 Non è obbligatorio ma sicuramente auspicabile che, a garanzia dell’attività esercitata, l’investigatore privato, oltre la cauzione versata alla Prefettura di competenza al momento del rilascio del titolo di polizia, stipuli apposita assicurazione per la propria responsabilità professionale entro i limiti ragionevoli, tenuto conto della natura e della portata dei rischi che si assume nel corso della sua attività..
Titolo VI – Rapporti con la Prefettura e la Questura territorialmente competente
Art. 24 L’investigatore privato deve esplicare le attività per le quali ha ottenuto espressamente l’autorizzazione di polizia, che è tenuto a rinnovare annualmente, seguendo le direttive impartitegli dalla Prefettura competente territorialmente, attenendosi, altresì, alle leggi vigenti in materia.
Art. 25 L’investigatore privato, titolare della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931, è tenuto a dirigere personalmente l’attività, per la quale risponde nei confronti dei terzi e delle Amministrazioni addette al suo controllo, non potendo in alcun modo delegare nessuno a tali compiti.
Art. 26 L’investigatore privato deve, in particolare, annotare sul registro delle operazioni giornaliere, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi dell’art. 135 T.U.L.P.S. e del relativo Regolamento di esecuzione, previamente vidimato dalla Autorità di Polizia competente: A) il nome, la data e luogo di nascita delle persone per le quali gli affari o le operazioni sono compiute. B) la data e la specie delle medesime, l’onorario convenuto e l’esito dell’operazione. C) gli estremi del documento di identità o di altro documento avente valore equipollente.
Art. 27 Costituisce un dovere dell’investigatore prestare la sua opera a favore dell’Autorità di P.S. che ne faccia apposita richiesta, aderendo, altresì, a tutte le istanze dalla stessa rivoltegli anche ai fini del controllo sull’attività dall’investigatore privato.
Art. 28 L’investigatore privato deve, prima di assumere personale addetto alla collaborazione nell’esercizio dell’attività professionale, provvedere a comunicare alla Prefettura territorialmente competente i singoli nominativi, la quale ne prenderà atto.
Art. 29 Il Questore è istituzionalmente preposto al controllo operativo sul corretto esercizio dell’attività dell’investigatore privato, il quale è tenuto a prestare la massima collaborazione nel caso di richieste ed ispezioni di controllo.
Titolo VII – Rapporti tra Investigatori Privati
Art. 30 Lo spirito di colleganza esige un rapporto di fiducia tra gli investigatori privati nell’interesse dei loro Clienti; esso non deve mai porre gli interessi degli investigatori privati in contrasto con quelli di giustizia, soprattutto quando opera nell’esercizio dell’attività investigativa per la difesa penale.
Art. 31 L’investigatore privato riconoscerà come colleghi tutti gli investigatori che hanno ottenuto la prescritta autorizzazione di polizia rilasciata dalla Prefettura di competenza.
Art. 32 Data la natura estremamente delicata dell’attività esercitata dall’investigatore privato, tutte le comunicazioni tra i colleghi sono da considerarsi confidenziali. Ciò significa che l’investigatore privato non rileva le comunicazioni a terzi e non trasmette copia della corrispondenza stessa al suo Cliente; quando tali comunicazioni sono fatte per iscritto devono portare, comunque, la dicitura “confidenziale”.
Art. 33 Nel caso in cui il destinatario non sia in grado di dare alla corrispondenza il carattere “confidenziale” sarà tenuto a rinviarla al mittente senza rivelarne il contenuto.
Art. 34 L’investigatore privato non può richiedere un compenso o quant’altro ad un suo collega né ad un terzo né accettare un onorario per avere indirizzato o raccomandato un cliente.
Art. 35 L’investigatore privato non può, altresì, versare ad alcuno un compenso o quant’altro quale contropartita per la presentazione di un cliente.
Art. 36 L’investigatore privato non può assumere un incarico investigativo od informativo se è a conoscenza del fatto che il potenziale cliente è già assistito professionalmente da un collega, a meno che il committente (cliente) non lo sollevi espressamente da tale obbligo nel mandato ovvero che il collega comunichi di aver rinunciato al servizio.
Art. 37 L’investigatore privato nel caso in cui sostituisce un collega in un servizio investigativo od informativo, deve previamente dare comunicazione a quest’ultimo ed essersi assicurato che sono state prese tutte le disposizioni necessarie per il regolamento delle spese e dei compensi dovuti al sostituito. Questo obbligo non rende, tuttavia, l’investigatore privato responsabile per il pagamento del compenso al suo predecessore.
Art. 38 Se debbono essere effettuati dei servizi urgenti nell’interesse del Cliente, prima che possano essere espletate le formalità previste dall’art. 37, l’investigatore privato ha il potere-dovere di farlo a condizione però d’informare immediatamente il collega che egli ha sostituito.
Art. 39 L’investigatore privato incaricato di affiancarsi ad un collega in un determinato servizio deve informare quest’ultimo. Le norme del suddetto codice deontologico sono, avvenuta l’approvazione da parte degli organi direttivi centrali, immediatamente operative nei confronti dei singoli associati alla Federpol, i quali sono tenuti al loro rigoroso rispetto. In caso di inosservanza delle disposizioni sopra elencate, gli associati saranno sottoposti al procedimento disciplinare di seguito indicato.
Procedimento disciplinare
Art. 40 I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati nei confronti degli associati, in caso di violazione delle norme comportamentali descritte nel presente codice sono: A) Richiamo scritto: che consiste in un richiamo in ordine alla violazione compiuta e l’avvertimento che ciò non abbia più a ripetersi. B) Censura: consistente in una formale dichiarazione della violazione e del conseguente biasimo. C) Sospensione: ovvero l’inibizione, per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno dalla qualità di associato con la relativa impossibilità di partecipare alle attività sociali. D) Espulsione: consistente nella perdita definitiva della qualità di associato e nella conseguente cancellazione dal libro dei soci.
Art. 41 E’ possibile altresì comminare la sospensione cautelare, la quale costituisce un particolare strumento col quale l’associato temporaneamente viene sospeso dalla sua qualità, nel caso in cui lo stesso viene a trovarsi nelle seguenti condizioni: 1) ricoverato presso l’ospedale psichiatrico o in casa di custodia o cura. 2) sottoposto all’applicazione di una misura di sicurezza non detentiva di cui all’art. 25 c.p. ovvero all’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza.
Art. 42 Può essere altresì comminata la sospensione cautelare nel caso in cui l’investigatore privato associato sia sottoposto a sorveglianza speciale, ovvero sia destinatario di un mandato od ordine di arresto.
Art. 43 Il richiamo scritto può essere inflitto quando l’investigatore privato associato, nel violare una delle disposizioni del presente codice, dimostra superficialità e negligenza tale, comunque, da non arrecare danni a terzi (Cliente, collega o quant’altro).
Art. 44 La censura può essere determinata nel caso di più violazioni che rientrano nel richiamo scritto avvenute nel corso di due anni, se di diversa specie, di un anno nel caso di violazione della medesima specie.
Art. 45 La sospensione riguarda, invece, comportamenti violativi delle norme del presente codice frutto di attività dolosamente diretta ad arrecare ad altri un ingiusto danno e/o arrecare a sé o ad altri un indebito profitto o utilità.
Art. 46 L’espulsione può avvenire nei casi in cui l’associato, oltre ad aver compiuto più atti volutamente ed intenzionalmente violativi delle disposizioni sopra riportate, adotti comportamenti in aperto contrasto con i doveri di associato o che comunque arrechino danno e pregiudizio all’immagine della Federpol; può essere, altresì, espulso l’associato nel caso in cui, a seguito di comportamenti abusivi, gli venga revocata la licenza di polizia dalla Prefettura territorialmente competente.
La procedura amministrativa
Art. 47 Organo competente a decidere l’applicazione delle sanzioni disciplinari del Richiamo scritto e della Censura è il Consiglio della Regione presso la quale risulta svolgere l’attività l’investigatore privato sottoposto a procedimento disciplinare; in sede di appello è competente a decidere il Collegio dei Provibiri insediato presso la sede della Federazione Nazionale a Roma.
Art. 48 Organo competente a decidere l’applicazione delle sanzioni disciplinari della Sospensione (anche cautelare) e della Espulsione è il Collegio dei Provibiri insediato presso la sede della Federazione Nazionale a Roma; in sede di appello, per i soli casi di sospensione, potrà essere adito il Consiglio Nazionale.
Art. 49 Le decisioni prese e non appellate o confermate in sede di appello sono definitive.
Art. 50 Il procedimento disciplinare inizia o d’ufficio o su istanza della parte interessata; non appena perviene all’organo competente (Consiglio Regionale o Collegio Probiviri), questi svolge una sommaria istruttoria sui fatti per valutarne la fondatezza e la rilevanza, nonché la propria competenza a giudicare, informando contestualmente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l’investigatore interessato. Nel caso di conflitto di competenza, tra i Consigli Regionali o con il Collegio dei Probiviri, la decisione spetta al Consiglio Nazionale, cui vengono trasmessi gli atti dagli organi in contrasto, i quali danno avviso alla parte interessata, la quale nei 10 giorni successivi può far pervenire le sue osservazioni ai fini della decisione sul conflitto.
Art. 51 L’organo adito può: 1.- archiviare la procedura, qualora risulti infondata o irrilevante la notizia. La rinuncia del denunciante non fa venir meno il procedimento disciplinare; 2.- effettuare l’istruttoria, acquisendo, laddove prodotte, sia le argomentazioni addotte a giustificazione dall’interessato, sia le informazioni anche presso terzi sull’episodio in contestazione, sentendo lo stesso associato, nel caso in cui ne faccia espressa richiesta.
Art. 52 Al termine della fase istruttoria, l’organo adito provvederà in Camera di Consiglio ad emettere la decisione di: archiviazione oppure di applicazione della sanzione disciplinare, disponendo, altresì, il grado della relativa sanzione.
Art. 53 Avverso la sanzione disciplinare irrogata, nei casi in cui è ammesso, l’interessato può proporre appello all’organo superiore competente, come previsto dagli artt. 47 e 48 del presente codice, entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione della sanzione irrogata.
Art. 54 Il procedimento previsto per la decisione in appello è identico a quello disposto per il procedimento di primo grado.
Art. 55 La Federpol, per il tramite dei suoi organi regionali e nazionali, provvederà a comunicare alle Prefetture di competenza, le sanzioni disciplinari definitivamente irrogate ai propri associati, per gli eventuali provvedimenti che le stesse vorranno autonomamente assumere nei loro confronti.
Ministero dell’Interno – Decreto 1 dicembre 2010, n. 269
Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita’ degli istituti di investigazione privata e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche’ dei requisiti professionali e di capacita’ tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti investigativi. GU n. 36 del 14-2-2011 – Suppl. Ordinario n.37 testo in vigore dal: 16-3-2011 IL MINISTRO DELL’INTERNO Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato dall’articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101; Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153; Visti in particolare, l’articolo 136 del predetto Testo unico, nella parte in cui prevede che «la licenza e’ ricusata a chi non dimostri di possedere la capacita’ tecnica ai servizi che intende esercitare» e l’articolo 257, comma 2 del predetto Regolamento di esecuzione, nella parte in cui prevede che la domanda per ottenere la licenza di cui all’articolo 134 del medesimo Testo unico «e’ corredata del progetto organizzativo e tecnico-operativo dell’istituto, nonche’ della documentazione comprovante: a) il possesso delle capacita’ tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unita’ operative dell’istituto investigativo; b) la disponibilita’ dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l’attivita’ da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore»; Considerato che l’articolo 257, comma 4 del richiamato Regolamento di esecuzione demanda ad un decreto del Ministro dell’interno l’individuazione delle caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualita’ degli istituti e dei servizi di cui all’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche’ i requisiti professionali e di capacita’ tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi; Ritenuto che detto decreto ha un contenuto non solo tecnico ma regolamentare, di secondo livello rispetto al Regolamento di esecuzione gia’ richiamato; Sentita la Commissione consultiva centrale per le attivita’ di cui all’articolo 134 del Testo unico ed acquisito il parere favorevole espresso dalla stessa nella seduta del 14 aprile 2010; Sentito l’Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio parere con s.n. del 24 giugno 2010; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4251/2010, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 25 ottobre 2010; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 557/PAS.22731.10089.D(1)REG, del 25 novembre 2010;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, relativamente agli istituti di investigazione privata, ai servizi ed alle attivita’ di cui all’articolo 257, comma 1, e 257-bis, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153, d’ora in avanti indicato come Regolamento di esecuzione: a) le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all’articolo 257, comma 2 del Regolamento di esecuzione, per gli istituti di vigilanza privata, individuate negli allegati A, C ed E del presente decreto; b) i requisiti minimi di qualita’ degli istituti di investigazione e dei servizi oggetto di autorizzazione, nonche’ le caratteristiche cui deve conformarsi il regolamento tecnico dei servizi, di cui all’articolo 257, comma 3, individuati nell’allegato D del presente decreto; c) i requisiti professionali e di capacita’ tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi individuati nell’allegato B del presente decreto; d) le modalita’ di dimostrazione della disponibilita’ dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti individuate nell’allegato A del presente decreto; e) i requisiti professionali e di capacita’ tecnica richiesti, nonche’ le caratteristiche del progetto organizzativo per gli istituti di investigazione privata e per gli istituti di informazioni commerciali, individuati negli allegati G e H del presente decreto. Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali.
2. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualita’ degli istituti di investigazione privata e di quelli di informazioni commerciali, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attivita’ di cui all’articolo 1, i requisiti professionali e di capacita’ tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli allegati G e H del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. 2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle tipologie di attivita’ che si intendono svolgere e per le quali la licenza e’ richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni:a) investigatore privato titolare di istituto;
b) informatore commerciale titolare di istituto;
c) investigatore autorizzato dipendente;
d) informatore autorizzato dipendente.
3. Sussistendo i requisiti di cui agli allegati G, H e F2 del presente decreto, la licenza per lo svolgimento delle attivita’ di cui al precedente comma 2, rilasciata dal Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto la sede principale dell’attivita’, autorizza il titolare – in possesso del tesserino previsto dal decreto ministeriale di cui all’articolo 254, comma 3, del Regolamento di esecuzione – ad operare su tutto il territorio nazionale. L’eventuale attivazione di sedi secondarie dovra’ essere notificata al Prefetto che ha rilasciato la licenza secondo le procedure individuate dall’articolo 257-ter, comma 5, del Regolamento di esecuzione. Art. 5 Qualita’ dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale 1. Ai fini della definizione delle tipologie di attivita’, di cui all’articolo 4, comma 2, e dei requisiti minimi di qualita’ dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie di attivita’ d’indagine, esercitata nel rispetto della legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino l’esercizio di pubblici poteri, riservate agli organi di Polizia ed alla magistratura inquirente: a) investigazione privata:
a.I): attivita’ di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse;
a.II): attivita’ di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d’azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a cio’ delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta a risolvere questioni afferenti la propria attivita’ aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedelta’ professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti;
a.III): attivita’ d’indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell’esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a cio’ delegati volta all’individuazione ed all’accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente;
a.IV): attivita’ di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o societa’ di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilita’ professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle societa’ di assicurazioni;
a.V): attivita’ d’indagine difensiva, volta all’individuazione di elementi probatori da far valere nell’ambito del processo penale, ai sensi dell’articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall’articolo 327-bis del medesimo Codice;
a.VI): attivita’ previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui ai punti da a.I), a.II), a.III) e a.IV) i soggetti autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell’articolo 259 del Regolamento d’esecuzione TULPS: attivita’ di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente.
b) informazioni commerciali:
b.I): attivita’, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle societa’ anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonche’ delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui al punto b.I) i soggetti autorizzati possono, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell’articolo 259 del Regolamento d’esecuzione, raccogliere informazioni provenienti sia da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure camerali, visure ipocatastali, bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria, fallimenti e procedure concorsuali, certificati o estratti anagrafici) o pubblicamente accessibile a chiunque (ad es. elenchi categorici, notizie internet), sia provenienti da fonti private (ad es. lo stesso committente, l’interessato ed altri soggetti privati), acquisite e trattate per finalita’ di natura economica o commerciale ovvero di valutazione sulla solvibilita’, affidabilita’ o capacita’ economica dell’interessato e di relativa valutazione, in forma anche di indicatori sintetici, elaborati mediante l’opera intellettuale/professionale dell’uomo od anche attraverso procedure automatizzate ed informatiche.
Art. 6 Disposizioni transitorie e finali
1. Gli istituti di investigazione privata autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono, entro diciotto mesi da tale data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti organizzativi, professionali e di qualita’ dei servizi alle disposizioni del presente decreto e dei
relativi allegati.
2. Per i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale degli investigatori privati e degli informatori commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’ per le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera j), la fase transitoria e’ fissata in trentasei mesi.
3. In caso di richiesta di estensione di licenza le disposizioni del presente decreto sono immediatamente esecutive. 4. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ad operare in diverse province sulla scorta di piu’ autorizzazioni, ai sensi dell’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, debbono unificare le attivita’ in un’unica licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove l’istituto ha eletto la sede principale.
5. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti derivanti dall’applicazione del presente decreto e delle relative tabelle tecniche con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entrera’ in vigore al trentesimo giorno dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2010
Il Ministro: Maroni
Visto, il Guardasigilli: Alfano – Corte dei conti 31 dicembre 2010
Ministeri istituzionali – Interno, registro n. 21, foglio n. 72
Allegato F2 – Tabella delle cauzioni degli istituti di investigazioni private e di informazioni commerciali
1. Gli istituti di investigazioni private e di informazioni commerciali devono prestare la cauzione di cui all’art.137 T.U.L.P.S., nei modi previsti dalla legge, secondo gli importi indicati nella tabella sottostante.
————————————–
INVESTIGAZIONI
PRIVATE
————————————–
Cauzione €
20.000,00
————————————–
————————————–
INFORMAZIONI
COMMERCIALI
————————————–
Cauzione €
40.000,00
————————————–
La cauzione deve essere integrata nella misura di € 10.000,00 per ogni sede secondaria autorizzata. Per la sola attivita’ di investigazione privata la cauzione deve essere integrata di € 5.000,00 per ogni tipologia di servizio autorizzata (art.5, co.2, lett.a, a.I, a.II, a.III, a.IV, a.V, a.VI).
Allegato G – Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del titolare di licenza di investigazione privata e di informazioni commerciali
1. L’investigatore privato titolare di istituto (art. 4, co.2, lett.a ) deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:
– Giurisprudenza
– Psicologia a Indirizzo Forense
– Sociologia
– Scienze Politiche
– Scienze dell’Investigazione
– Economia
ovvero corsi di laurea equiparati.
b) aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore; c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate, ovvero * aver svolto documentata attivita’ d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non piu’ di quattro anni.
2. L’investigatore privato dipendente (art. 4, co.2, lett.c) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore; b) aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, in qualita’ di collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore privato titolare d’istituto, autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro di almeno 80 ore mensili e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate, ovvero * aver svolto documentata attivita’ d’indagine in seno a reparti
investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non piu’ di quattro anni.
3. L’informatore commerciale titolare di istituto (art.4, co.2, lett. b) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:
– Giurisprudenza
– Economia
– Scienze politiche
– Scienze bancarie
o corsi di laurea equiparati; oppure, in alternativa * essere stato iscritto al Registro Imprese in qualita’ di titolare di impresa individuale o amministratore in societa’ di capitale o di persone per almeno tre anni negli ultimi cinque anni.
4. L’informatore commerciale dipendente (art.4, co.2, lett. d) deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore; b) dimostrare di aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso informatore; c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di informazioni commerciali, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate; ovvero * aver svolto documentata attivita’ d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, con specifico riferimento a reati in materia finanziaria, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non piu’ di quattro anni.
5. I requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4 s’intendono assolti per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultino titolari di licenza, per lo svolgimento delle attivita’ d’investigazione privata e/o informazioni commerciali, da almeno cinque anni. I soggetti titolari di licenza da meno di cinque anni e sprovvisti di laurea sono tenuti a partecipare a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, penale o di informazioni commerciali, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate.
6. Ai fini del rinnovo annuale dell’autorizzazione per i soggetti di cui ai precedenti commi 3 e 5, e’ necessaria espressa dichiarazione da parte dell’investigatore/informatore commerciale titolare d’istituto di mantenimento del rapporto di lavoro e di conseguente prosecuzione attivita’. Analogamente, ai fini del rinnovo annuale dell’autorizzazione per i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 e’ necessario produrre, unitamente alla dichiarazione di prosecuzione attivita’, certificazione attestante il superamento di un corso di aggiornamento organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate.
Allegato H – Caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo, di cui all’articolo 257, comma 2, del Regolamento di Esecuzione, degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali
1. Il progetto organizzativo e’ predisposto dal soggetto che richiede la licenza ed e’ presentato al Prefetto unitamente all’istanza di autorizzazione, di cui costituisce parte integrante.
2. Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:
- il luogo ove l’imprenditore intende stabilire la sede principale (intesa come il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attivita’ amministrative e di direzione dell’attivita’ e dove si espletano gli adempimenti di cui all’art 135 TULPS e 260 Regolamento d’esecuzione, in particolare la tenuta del registro delle operazioni, anche su supporto elettronico non modificabile) e le eventuali sedi secondarie (intese come il luogo in cui si svolga attivita’ operativa e si espletano gli adempimenti di cui all’art. 260, co.2), con descrizione delle sedi stesse; le sedi dell’attivita’ non possono essere attivate presso il domicilio del titolare della licenza ne’ in locali nei quali insistano studi legali
- i requisiti dell’impresa (forma societaria, denominazione sociale, rappresentanti legali, etc.) e del richiedente la licenza
- la tipologia dei servizi che intende svolgere